Cos'è il fascicolo tecnico e perché è cruciale
Il fascicolo tecnico è l'insieme della documentazione che dimostra la conformità di una macchina ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS) definiti dalla Direttiva 2006/42/CE (Allegato VII) e, dal 2027, dal Regolamento (UE) 2023/1230 (Allegato V).
Non è un documento da archiviare e dimenticare: è la prova documentale che il costruttore ha progettato e costruito la macchina nel rispetto della normativa. In caso di incidente, ispezione o contestazione, il fascicolo tecnico è il primo documento richiesto dalle autorità di sorveglianza del mercato.
Il fascicolo deve essere compilato prima dell'immissione sul mercato e conservato per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina. Deve essere reso disponibile alle autorità competenti su richiesta motivata.
Contenuto obbligatorio del fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico deve contenere almeno i seguenti elementi, come stabilito dall'Allegato VII della Direttiva 2006/42/CE.
Descrizione generale della macchina: descrizione funzionale, specifiche tecniche principali (dimensioni, peso, potenza, velocità), destinazione d'uso prevista.
Disegno complessivo della macchina e schemi dei circuiti di comando: disegni di assieme che mostrano la configurazione generale, schemi elettrici, pneumatici e idraulici completi, schemi dei circuiti di sicurezza con identificazione dei componenti.
Disegni dettagliati e note di calcolo: disegni di dettaglio necessari per verificare la conformità ai RESS, calcoli strutturali (dove necessari), calcoli del Performance Level o SIL per le funzioni di sicurezza.
Elenco dei requisiti essenziali applicabili: identificazione dei RESS pertinenti alla macchina specifica, descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare ciascun RESS.
Elenco delle norme armonizzate applicate: per ogni norma, indicare la parte o le clausole applicate. La presunzione di conformità si ottiene solo applicando le parti pertinenti delle norme armonizzate.
Valutazione dei rischi: il documento cardine, trattato in dettaglio nella sezione successiva.
Rapporti di prova: risultati dei test e delle misurazioni effettuate dal costruttore o da laboratori terzi (livelli di rumore, vibrazioni, emissioni, test funzionali delle funzioni di sicurezza).
Istruzioni per l'uso: copia delle istruzioni fornite con la macchina, nella lingua del mercato di destinazione.
La valutazione dei rischi nel fascicolo tecnico
La valutazione dei rischi secondo EN ISO 12100 è il cuore del fascicolo tecnico. Deve dimostrare un processo sistematico e documentato.
Il documento deve includere: la determinazione dei limiti della macchina (uso previsto, uso scorretto ragionevolmente prevedibile, limiti spaziali, temporali e ambientali), l'elenco completo dei pericoli identificati per tutte le fasi del ciclo di vita, la stima e ponderazione del rischio per ciascun pericolo (con indicazione del metodo utilizzato), le misure di protezione adottate per ciascun pericolo (in ordine gerarchico: progettazione intrinsecamente sicura, protezioni, informazioni per l'uso), il rischio residuo dopo l'applicazione delle misure.
Per le funzioni di sicurezza realizzate dal sistema di comando, il fascicolo deve includere anche: la descrizione di ciascuna funzione di sicurezza, il PL richiesto e il PL raggiunto (o SIL), la categoria architetturale, i dati di affidabilità dei componenti (MTTFd, DC, CCF), i risultati della validazione.
Con il Regolamento 2023/1230, la valutazione dei rischi deve includere esplicitamente i rischi legati alla cybersecurity e al comportamento autonomo (per macchine con AI/ML).
Una valutazione dei rischi incompleta o generica è una delle non conformità più frequenti riscontrate dagli organismi di sorveglianza. Documentare ogni pericolo, anche quelli ritenuti accettabili.
Dichiarazione di conformità e marcatura CE
Il fascicolo tecnico supporta la dichiarazione di conformità UE, il documento con cui il costruttore attesta sotto la propria responsabilità che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti.
La dichiarazione di conformità deve contenere: ragione sociale e indirizzo del costruttore, descrizione e identificazione della macchina (denominazione, tipo, numero di serie), direttive e regolamenti applicabili, norme armonizzate applicate, eventuale riferimento all'organismo notificato (per macchine Allegato IV/Allegato I), nome, funzione e firma della persona autorizzata a compilare la dichiarazione.
La marcatura CE viene apposta sulla macchina solo dopo che il fascicolo tecnico è completo e la dichiarazione di conformità è stata firmata. La marcatura deve essere visibile, leggibile e indelebile.
Per le macchine che rientrano nell'Allegato IV della Direttiva (o Allegato I del Regolamento 2023/1230) — macchine considerate a rischio elevato — è necessario il coinvolgimento di un organismo notificato nel processo di valutazione della conformità.
Le istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del fascicolo tecnico e devono accompagnare la macchina. Il RESS 1.7.4 della Direttiva definisce in dettaglio cosa devono contenere.
Contenuto minimo: ragione sociale e indirizzo del costruttore, designazione della macchina (come sulla targhetta), dichiarazione di conformità CE (o indicazione di dove trovarla), descrizione generale della macchina e destinazione d'uso.
Informazioni per la sicurezza: descrizione del posto di lavoro dell'operatore, istruzioni per la messa in servizio, l'uso, la movimentazione e l'installazione, istruzioni per la manutenzione con indicazione delle parti da ispezionare e della frequenza, caratteristiche degli utensili da utilizzare, descrizione delle situazioni di emergenza e delle procedure da seguire.
Con il Regolamento 2023/1230, le istruzioni potranno essere fornite in formato digitale (con obbligo di versione cartacea su richiesta). Questo semplifica la gestione ma richiede che il formato digitale sia accessibile, navigabile e stampabile.
Errori comuni e best practice
Dalla pratica sul campo, gli errori più frequenti nella gestione del fascicolo tecnico sono:
Fascicolo incompleto: mancano schemi dei circuiti di sicurezza, calcoli del PL/SIL, rapporti di prova o valutazione dei rischi. L'assenza anche di un solo elemento richiesto è una non conformità.
Valutazione dei rischi generica: il documento deve essere specifico per la macchina in esame, non un copia-incolla da un modello generico. Ogni pericolo deve essere analizzato nel contesto specifico.
Norme non aggiornate: utilizzare edizioni superate delle norme armonizzate può compromettere la presunzione di conformità. Verificare sempre la lista aggiornata nella Gazzetta Ufficiale UE.
Fascicolo non aggiornato dopo modifiche: ogni modifica alla macchina che incide sulla sicurezza richiede l'aggiornamento del fascicolo tecnico, della valutazione dei rischi e potenzialmente della dichiarazione di conformità.
Best practice: strutturare il fascicolo con un indice chiaro che segue l'ordine dell'Allegato VII, utilizzare riferimenti incrociati tra valutazione dei rischi, schemi e norme applicate, mantenere un registro delle revisioni del fascicolo, conservare copie digitali con backup, coinvolgere il responsabile sicurezza nella revisione del fascicolo prima dell'immissione sul mercato.
Un fascicolo tecnico ben strutturato facilita enormemente la perizia tecnica per Transizione 5.0 (requisito 5: conformità agli standard di sicurezza) e riduce i tempi di risposta in caso di ispezione.
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